Art. 9

Funzioni amministrative in materia di trasporti

In vigore dal 19 mag 2004
1. Sono trasferite alla Regione, in base agli dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'. 2. Sono trasferite alla Regione, in base agli dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall', in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali è operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, è effettuata ai sensi dell', comma 2. 3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative: a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali; b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici; c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia; d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle scuole nautiche. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione può avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime. 5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonché dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto. 6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione. 7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale. 8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla più sollecita definizione del trasferimento di cui all', vengono altresì quantificate le risorse relative a tale trasferimento. 10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresì, con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonché i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione. 11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-9

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