Art. 14

Esenzioni fiscali

In vigore dal 19 mag 2004
1. Tutti gli atti e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, compresi quelli relativi al trasferimento di cui all', comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-14

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