Art. 4
Trasferimento delle strade di interesse regionale
In vigore dal 19 mag 2004
1. Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi di strade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, indicati nell'elenco allegato sub A), con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a condizione che ne siano accertati funzionalità e ordinario stato di manutenzione.
2. Con successive norme di attuazione, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli elenchi allegati sub A), B) e C), con i relativi beni e risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative.
3. La Regione può trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio degli enti locali.
4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data della consegna. Fino al predetto termine, restano affidati all'ANAS S.p.a. i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di competenza dello stesso ente.
5. Ai fini della declassificazione delle strade statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell', comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di cui al comma 4.
6. Restano di proprietà dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall', comma 2, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-4