Art. 5
Operazioni di consegna
In vigore dal 19 mag 2004
1. La filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a., provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui all' per mezzo della redazione dei relativi verbali.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.
3. Qualora in sede di consegna non sia accertata la funzionalità e l'ordinario stato di manutenzione dei beni di cui all', comma 1, la competente amministrazione statale sarà tenuta a provvedervi ovvero a riconoscere all'amministrazione regionale il costo dei lavori necessari al ripristino della funzionalità e ordinario stato di manutenzione.
4. L'accertamento di cui al comma 3 è demandato a specifica commissione tecnica paritetica di designazione ministeriale e regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-01;111#art-5