Art. 6
Controlli comunitari
In vigore dal 5 ott 2003
1. Gli esperti veterinari della Commissione europea e del Ministero della salute, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale, possono procedere a controlli per:
a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;
b) accertare che le ispezioni di cui all' siano effettuate secondo le modalità stabilite in sede nazionale e comunitaria.
2. Le autorità sanitarie territorialmente competenti forniscono l'assistenza necessaria agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1 e vigilano sull'applicazione delle misure conseguenti agli esiti dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267#art-6