Art. 3 bis
Adeguamento degli impianti
In vigore dal 29 lug 2009
1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell' della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267#art-3-bis