Art. 4

Registrazione degli allevamenti

In vigore dal 5 ott 2003
1. Colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di galline ovaiole chiede la registrazione dello stesso ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, inviando per iscritto i dati di cui al numero 1 dell'allegato E al presente decreto, prima dell'inizio dell'attività. 2. Per i fini di cui al comma 1, i Servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero distintivo unico, in conformità a quanto prescritto all'allegato E al presente decreto; nel caso di utilizzo di registri già in uso per i fini stabiliti da altre normative del settore veterinario, tali registri devono comunque contenere tutti i dati necessari per la registrazione degli allevamenti, nonché il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi. 3. Il proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo stabilimento di allevamento in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati di cui al comma 1 al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nessun allevamento già in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto può continuare l'attività qualora non abbia ottemperato a quanto disposto dal presente comma. 4. Il proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente eventuali modifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, che provvedono all'immediato aggiornamento del registro degli allevamenti. 5. I registri degli stabilimenti di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione nel caso di cui all', comma 1, nonché per il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate al consumo umano. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun allevamento può iniziare l'attività qualora non sia stato registrato e non abbia ricevuto l'assegnazione del numero distintivo conformemente a quanto prescritto al presente articolo ed alle disposizioni di cui all'allegato E al presente decreto. 7. Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attività di cui al presente articolo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità da stabilire con disposizione regionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267#art-4

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