Art. 2
Obblighi del proprietario o del detentore di galline ovaiole
In vigore dal 5 ott 2003
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, il proprietario o il detentore deve rispettare le disposizioni di cui all'allegato A al presente decreto, nonché, a decorrere dalle date in essi indicate, quelle di cui:
a) all'allegato B, nel caso di utilizzo di sistemi alternativi;
b) all'allegato C, nel caso di utilizzo di gabbie non modificate;
c) all'allegato D, nel caso di utilizzo di gabbie modificate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267#art-2