Art. 5
Attività ispettiva
In vigore dal 5 ott 2003
1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:
a) procedono ad ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli e mantengono la documentazione dei risultati delle singole ispezioni effettuate;
b) all'atto del controllo indicano, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i relativi tempi di adeguamento;
c) trasmettono al Ministero della salute, per il tramite degli assessorati regionali competenti, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a), al fine della predisposizione e presentazione alla Commissione europea di una relazione complessiva sulle ispezioni effettuate sul territorio nazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267#art-5