Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
In vigore dal 5 ott 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);
Vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
Vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) proprietario o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
b) autorità competente: il Ministero della salute e quali autorità sanitarie territorialmente competenti: le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie locali;
c) galline ovaiole: le galline della specie Gallus gallus, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova;
d) nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così detto nido di gruppo;
e) lettiera: il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;
f) gabbia: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;
g) sistema a batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate;
h) zona utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 per cento sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile;
i) unità produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto o in parte le galline ovaiole;
l) allevamento: insieme di una o più unità produttive situate nella stessa area.
3. Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole riproduttrici, nei confronti dei quali trovano comunque applicazione le prescrizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267#art-1