Art. 3

D i v i e t i

In vigore dal 5 ott 2003
1. A decorrere: a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietato costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C; b) dal 1° gennaio 2012, è vietato utilizzare nell'allevamento le gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267#art-3

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