Art. 8

Disposizioni finali

In vigore dal 23 feb 2006
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, recante attuazione della direttiva 86/113/CEE, che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria. 3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottato dal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecniche dettate in sede comunitaria. 4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267#art-8

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