Art. 11
Direttore amministrativo
In vigore dal 20 giu 2003
1. Il direttore amministrativo ha la responsabilità della gestione amministrativa dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa e i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il direttore amministrativo:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-11