Art. 11

Direttore amministrativo

In vigore dal 20 giu 2003
1. Il direttore amministrativo ha la responsabilità della gestione amministrativa dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa e i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore amministrativo: a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente; b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione; c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione; d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione. 2. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-11

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Direttore amministrativo (Art. 11 Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).) — Testo vigente | Portale Normativo