Art. 8
Consiglio scientifico
In vigore dal 20 giu 2003
1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente.
Il consiglio scientifico:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.
2. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'I.N.A.F. che lo presiede, da dodici componenti scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, di cui quattro designati dal presidente, quattro designati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di osservatorio e di istituto e quattro eletti dagli astronomi, dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-8