Art. 13
Osservatori e istituti
In vigore dal 20 giu 2003
1. Gli osservatori e gli istituti sono le unità organizzative, responsabili dell'attività di ricerca astronomica e astrofisica dell'ente. Gli osservatori, gli istituti, le relative competenze e dislocazioni sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli osservatori e gli istituti realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall', comma 2, lettera b). Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.
3. Gli osservatori e gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale sulle attività di competenza ed i relativi aggiornamenti annuali;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati.
4. I direttori degli osservatori e degli istituti sono responsabili dell'attività degli stessi; sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente.
5. I direttori degli osservatori e degli istituti, il cui incarico è a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-13