Art. 12
Dipartimenti
In vigore dal 20 giu 2003
1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un numero di dipartimenti non superiore a due ai fini della programmazione, del coordinamento e del controllo delle attività di ricerca svolte dagli osservatori e dagli istituti e per favorire lo sviluppo di grandi progetti strumentali a livello europeo e internazionale.
2. I dipartimenti:
a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali di attività complessiva del dipartimento e degli osservatori e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la loro attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
b) affidano agli osservatori e agli istituti ad essi afferenti la realizzazione dei programmi e dei progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
c) coordinano le attività degli osservatori e degli istituti ad essi afferenti;
d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo, e di formazione dei ricercatori;
g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;
h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca e supportano i ricercatori nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta.
3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
4. L'incarico di direttore di dipartimento è a tempo pieno ed è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di attività dell'I.N.A.F., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico dura cinque anni e può essere confermato una sola volta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-12