Art. 10
Comitato di valutazione
In vigore dal 20 giu 2003
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-10