Art. 7
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 20 giu 2003
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
d) delibera i regolamenti dell'ente;
e) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;
f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo;
g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore amministrativo, ai dirigenti e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti;
h) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio è composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di elevata professionalità e qualificazione scientifica nel settore di attività dell'I.N.A.F.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-7