Art. 6
Presidente
In vigore dal 20 giu 2003
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.
Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;
b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
c) attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all', com-ma 1, lettera g);
d) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con la procedura di cui all', comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e può essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-6