Art. 2
Finalità e natura dell'ente
In vigore dal 20 giu 2003
1. L'I.N.A.F. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.
2. L'I.N.A.F. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Nell'I.N.A.F. confluiscono, con le modalità di cui all', i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche:
a) istituto di radioastronomia;
b) istituto di astrofisica spaziale;
c) istituto di fisica dello spazio interplanetario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-2