Art. 16

Entrate dell'I.N.A.F.

In vigore dal 20 giu 2003
1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite: a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati; b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how; f) da ogni altra eventuale entrata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-16

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