Art. 16
Entrate dell'I.N.A.F.
In vigore dal 20 giu 2003
1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite:
a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how;
f) da ogni altra eventuale entrata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-16