Art. 20

Mobilità con le università

In vigore dal 20 giu 2003
1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.A.F. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche. 2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca presso gli istituti dell'I.N.A.F. 3. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche. 4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'I.N.A.F. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici. 5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;138#art-20

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