Capo II
Art. 8
Disposizioni per il personale della Polizia di Stato
In vigore dal 12 ago 2003
Disposizioni per il personale
della Polizia di Stato
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all' del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all' del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione al parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di "sostituto commissario", di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.";
b) il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:
"1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto direttore tecnico" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.";
c) il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è sostituito dal seguente:
"1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "primo livello" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-8