Capo II

Art. 7

Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti

In vigore dal 12 ago 2003
Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado. 2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-7

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