Capo II

Art. 6

Effetti sui trattamenti economici

In vigore dal 12 ago 2003
1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione. 2. In deroga a quanto previsto dall', comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-6

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