Capo II

Art. 10

Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza

In vigore dal 12 ago 2003
Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza 1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all' del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all', del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2005: a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianità nel grado di maresciallo aiutante;"; b) il comma 2 dell' del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente: "2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo."; c) il comma 4 dell' del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente: "4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto."; d) il comma 5 dell' del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente: "5. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto."; e) il periodo in calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", è sostituito dal seguente: "Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità espresso dalla competente commissione di avanzamento."; f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo