Capo II

Art. 11

Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

In vigore dal 12 ago 2003
Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria 1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianità nella medesima qualifica è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76. 4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto. 5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-11

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Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (Art. 11 Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.) — Testo vigente | Portale Normativo