Capo II
Art. 16
Clausola finanziaria
In vigore dal 12 ago 2003
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall', comma 4, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento è recuperato a valere, quale finalizzazione prioritaria, sulle risorse destinate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-16