Capo II
Art. 13
Disposizioni per il personale delle Forze armate
In vigore dal 12 ago 2003
Disposizioni per il personale
delle Forze armate
1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro previsto per tale grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
2. Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, così come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto del passaggio al parametro successivo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 2 dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado.";
b) il comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella B4, allegata al presente decreto.";
c) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, è aggiunta la tabella E allegata al presente decreto;
d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in
quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-13