Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 ago 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 29 marzo 2001, n. 86, che ha delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente;
Visto l', comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti gli articoli 33, comma 2, e 80, comma 58, della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-1