Capo I

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 ago 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 29 marzo 2001, n. 86, che ha delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente; Visto l', comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visti gli articoli 33, comma 2, e 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-1

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