Capo I
Art. 4
Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità
In vigore dal 12 ago 2003
1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-05-30;193#art-4