Capo IV

Art. 97

(L) Provvedimenti adottabili dal magistrato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato) 1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato. 2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell' del codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-97

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