Capo II
Art. 92
(L) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all', comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall', comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-92