Capo II

Art. 92

(L) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all', comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall', comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-92

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