Capo III
Art. 93
(L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l' del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell' del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-93