Capo III
Art. 94
(L) Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria
ad accertare la veridicita)
1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall', comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell', comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall', comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-94