Capo II
Art. 156
(R) Spese nella procedura di vendita di beni confiscati
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-156