Titolo V
Art. 158
(L) Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)
1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;
c) l'imposta di registro ai sensi dell', comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-158