Capo II

Art. 155

(L) Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati) 1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-155

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