Titolo IIICapo I

Art. 150

(L) Restituzione di beni sequestrati

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Restituzione di beni sequestrati) 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. 2. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione è redatto verbale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-150

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