Titolo III›Capo I
Art. 150
40 / 302(L) Restituzione di beni sequestrati
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Restituzione di beni sequestrati)
1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.
2. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione è redatto verbale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-150