Titolo II

Art. 148

(L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) 1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-148

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