Titolo V

Art. 145

(L) Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero) 1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall', eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. 2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall', comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all', comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-145

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