Capo VIII
Art. 141
(L) Onorario e spese del difensore
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'; per gli iscritti agli elenchi di cui all', comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-141