Parte IV
Art. 147
(L) Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)
1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-147