Parte IV

Art. 147

(L) Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento) 1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-147

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo