Parte V
Art. 160
(L) Funzioni sottoposte ad annotazioni
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-160