Capo V
Art. 101
(L) Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)
1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-101