Capo V

Art. 101

(L) Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-101

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