Capo V
Art. 102
(L) Nomina del consulente tecnico di parte
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-102