Capo V
Art. 100
(L) Nomina di un secondo difensore
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Nomina di un secondo difensore)
1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-100