Sez. II

Art. 30

(L) Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile) 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall', della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo. 2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all', secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-30

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