Sez. III

Art. 27

(L) Notificazioni a richiesta delle parti

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Notificazioni a richiesta delle parti) 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti. 2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-27

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