Sez. III
Art. 27
(L) Notificazioni a richiesta delle parti
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-27